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L'impresa senza Durc non deve essere pagata

  • Amministratore
  • 26 feb
  • Tempo di lettura: 3 min

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 2152 del 23 ottobre 2024, ha stabilito che l'impresa priva di d.u.r.c. non deve essere pagata. È quindi legittima la sospensione del pagamento da parte del committente in virtù del meccanismo dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda processuale.

Appaltatore privo di Durc: fatto e decisione

La vicenda trae le mosse dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio a cui era stato intimato di pagare l'appalto commissionato all'impresa creditrice.

A sostegno della propria opposizione la compagine adduceva l'inadempimento della controparte la quale non solo non aveva completato l'opera appaltata ma, contravvenendo a un preciso obbligo di legge, era sprovvista di valido documento di regolarità contributiva (d.u.r.c.), ossia dell'attestazione della regolarità dei pagamenti agli enti Inps, Inail e Cassa edile.

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 2152 del 23 ottobre 2024 in commento, ha ritenuto fondata l'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione, nei seguenti limiti.

Secondo il giudice siciliano, è emerso pacificamente dagli atti come entrambe le parti si siano rese reciprocamente inadempienti: il condominio per non aver pagato interamente i lavori eseguiti, l'impresa per non essere in regola con il d.u.r.c.

A fronte di tale situazione, l'inadempimento dell'appaltatrice è sicuramente più grave di quello del committente, rendendo pertanto legittimo il suo rifiuto di completare i pagamenti.

Questo bilanciamento è essenziale per permettere di valutare la legittimità dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., a tenore del quale «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto».

Dunque, ai fini dell'operatività dell'eccezione d'inadempimento, quando entrambe le parti lamentano la violazione contrattuale dell'altra, il giudice deve operare un'attenta valutazione volta a individuare, in base ai criteri di cui all'art. 1455 c.c., la maggior gravità dell'inadempimento, a prescindere dal fattore cronologico.

Nel caso di specie, nonostante il condomino fosse venuto meno per primo all'obbligo di pagamento, causando il rifiuto di completamento dell'opera da parte dell'impresa, l'inadempimento di quest'ultima è risultato senza dubbio maggiormente grave, atteso che la carenza del d.u.r.c. espone entrambi all'obbligo di pagamento in solido dei contributi non pagati dall'appaltatrice.

Impresa senza Durc e comparazione degli inadempimenti: considerazioni conclusive

La sentenza in esame sembra aver fatto buon governo dei pacifici principi giurisprudenziali.

Secondo la Suprema Corte, «nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum» (Cass., n. 14648/2013).

Nel compiere tale valutazione bisogna considerare la gravità dell'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione secondo i canoni imposti dall'art. 1455 c.c., occorrendo quindi verificare l'importanza dell'inadempimento in relazione all'interesse dell'altra parte, espressione di un generale principio di buona fede che connota anche l'esecuzione del contratto (Cass., n. 11430/2016).

Con specifico riferimento alla carenza del d.u.r.c., la giurisprudenza di legittimità ha ricordato che «in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276» (Cass., n. 4079/2022).


 
 
 

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